Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9024 del 6 luglio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:9024CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 va interpretato nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (eventualmente) lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo, ma non anche di agire a tutela di altro diritto nascente dal contratto, per il quale risulti già formulata, a suo tempo, apposita riserva.

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