Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8888 del 11 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:8888PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di erronea indicazione della data di comparizione, la nullità del decreto di citazione può ritenersi solo in caso di "incertezza assoluta" cioè quando la data non si possa determinare altrimenti, non quando, invece, la stessa sia "agevolmente" desumibile dal contesto dell'atto notificato in relazione alla funzione propria di esso. Pertanto, ove si tratti di errore manifestamente di natura materiale, esso non potrà costituire valido motivo per giustificare strumentali espedienti difensivi, non potendo essere utilizzato surrettiziamente per frustrare le finalità proprie dell'atto. (Nella specie è stata ritenuta ingiustificata la mancata comparizione al dibattimento di appello di imputati ai quali era stato notificato nel novembre 1983 il decreto di citazione per il gennaio dell'anno 1983 anziché dell'anno 1984).

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