Cassazione penale Sez. I sentenza n. 762 del 12 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:762PEN

Massima

Massima ufficiale
Il beneficio della riduzione di pena per liberazione anticipata postula che il giudizio sulla partecipazione del condannato all`opera di rieducazione debba esprimersi compiutamente sulla base dei risultati acquisiti nell`arco di tempo in cui si e` sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalita`; onde non e` richiesta soltanto la buona condotta carceraria, che costituisce la norma di comportamento del detenuto, ma anche una partecipazione attiva di quest`ultimo alla pronta e costante adesione alle regole che disciplinano la vita carceraria, un assiduo impegno, attraverso l`attivita` di lavoro, di studio, di solidarieta` sociale e di buoni rapporti con gli altri detenuti e con il personale di custodia, sintomatici dell`evoluzione della sua personalita` verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano.    da vedere: [p83\01117] conforme: [p84\01442] [p82\01705]

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