Cassazione penale Sez. III sentenza n. 928 del 29 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:928PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione, i cui motivi - non contestuali alla dichiarazione - siano stati redatti personalmente dall'imputato, ancorché avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti. Dal combinato disposto degli artt. 125, 529 e 532 cod. proc. pen., infatti, si deduce che i motivi del ricorso non contestuali devono necessariamente essere sottoscritti da un difensore che sia persona fisica diversa dall'imputato a prescindere dalla qualifica professionale di questi.

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