Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23968 del 24 giugno 2005

ECLI:IT:CASS:2005:23968PEN

Massima

Massima ufficiale
La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge 1 agosto 2003 n. 207 può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, della citata legge, ossia la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo e la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Ne consegue che le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio non possono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 quinto comma, della legge 207 del 2003.

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