Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4144 del 13 gennaio 1993
ECLI:IT:CASS:1993:4144PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di perseguibilità di reati commessi all'estero, i due diversi e distinti termini stabiliti dall'art. 128 c.p. per la richiesta di procedimento (ed applicabili anche per la proposizione della «istanza», atteso il rinvio contenuto nell'art. 130 c.p.) non si sovrappongono poiché distinte e differenziate sono le ipotesi contemplate. Il primo comma di tale articolo, infatti, regola, in genere, il termine della richiesta per un reato che la preveda per la «punibilità» — secondo l'espressione della legge — (tre mesi dal momento in cui il Ministro della giustizia ha avuto notizia del reato). Il secondo comma, invece, regola la specifica ipotesi del reato commesso all'estero che prevede per la sua «punibilità» la richiesta entro tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato; termine, questo, non collegato alla conoscenza della notitia criminis. Per la perseguibilità in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela. L'art. 90, terzo comma, c.p.p., prevede che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti (art. 307, quarto comma, c.p.) della medesima. Tra tali diritti rientra anche quello di proporre l'istanza prevista dall'art. 10, primo comma, c.p., per la perseguibilità di taluni delitti comuni commessi all'estero da uno straniero. (Fattispecie in tema di omicidio pluriaggravato commesso da uno straniero in danno di una cittadina all'estero). La richiesta, l'istanza e la querela risultano regolate nel sistema penalistico quali condizioni che non attengono alla struttura del fatto-reato o alla sua punibilità, bensì alla procedibilità dell'azione penale. Anche la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p. per la «punibilità» di taluni reati commessi all'estero dallo straniero è normalmente strutturata come condizione di procedibilità, soggetta quindi alle regole proprie di queste, e l'inizio di tale presenza costituisce, quindi, il dies a quo di decorrenza del termine (non soggetto a sospensioni o ad interruzioni) per l'esercizio dell'azione penale.
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