Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2212 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:2212SENT

Massima

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Il potere di autotutela della stazione appaltante di annullare in via di autotutela l'aggiudicazione di una gara pubblica, anche dopo la stipula del contratto, è legittimo e doveroso quando ricorrono specifici presupposti di interesse pubblico, come il ripristino delle condizioni di effettiva concorrenzialità della procedura, a tutela dell'economicità e della trasparenza dell'azione amministrativa. Tale potere di autotutela non è subordinato all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento quando l'amministrazione non possa beneficiare di un contributo partecipativo del privato, essendo l'annullamento in autotutela un atto dovuto e necessitato. L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, con conseguente caducazione del contratto già stipulato, non viola il principio di affidamento del privato quando il tempo trascorso dalla stipula non ha ancora consolidato in modo significativo la posizione dell'aggiudicatario, prevalendo l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e all'ottenimento della migliore offerta economica. Il potere di autotutela della stazione appaltante di annullare l'aggiudicazione e caducare il contratto non è precluso dalla disciplina degli artt. 121 e 122 c.p.a., che attribuiscono al solo giudice amministrativo il potere di pronunciare l'inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, in quanto tale disciplina costituisce una deroga alla regola generale dell'automatica caducazione del contratto a seguito dell'annullamento amministrativo dell'aggiudicazione. Infine, il principio di segretezza delle offerte non è violato quando i diversi confronti concorrenziali, seppure ravvicinati nel tempo, costituiscano procedimenti distinti e autonomi, regolati da bandi di gara differenti.

Sentenza completa

N. 03322/2015
REG.RIC.

N. 02212/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03322/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOFAR S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo A. Piria, Stefano Candela e Luca Siniscalchi, ed elettivamente domiciliata presso l’ultimo difensore in Napoli al Corso Umberto I n. 23;

contro

- SO.RE.SA. (Società Regionale per la Sanità) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Leopoldo Di Bonito, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
- Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario e Regione Campania, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

AB …

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