Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2323 del 21 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2323PEN

Massima

Massima ufficiale
Data l'abrogazione dei primi tre commi dell'art. 23 legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) ad opera dell'art. 29 legge 10 ottobre 1986 n. 663, la sentenza 18 febbraio 1992 n. 49 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita` costituzionale dell'art. 23 succitato nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti, da versare alla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti, e, dopo la sua soppressione, alle regioni e agli enti locali, e` destinata ad esplicare i suoi effetti per le trattenute operate anteriormente alla legge n. 663 del 1986, e cioe` in relazione ai rapporti da essa regolati in tale periodo, salvo il limite della definitiva e intangibile non rivedibilita` del trattamento economico del detenuto.

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