Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36996 del 15 ottobre 2001

ECLI:IT:CASS:2001:36996PEN

Massima

Massima ufficiale
Con le disposizioni dettate dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si è voluta garantire, a tutela della salute pubblica, l'assoluta genuinità delle sostanze alimentari mediante il divieto di produrre o porre in commercio non solo alimenti lato sensu adulterati (lettera a ) o con cariche microbiche eccedenti determinati minimi (lettera c ) o invase da parassiti, insudiciate, in stato di alterazione o comunque nocive (lettera d ) o contenenti additivi chimici non consentiti (lettera g ), ma anche «in cattivo stato di conservazione» (lettera b ). Tale ultima previsione allude alle «modalità di conservazione», in quanto le anomalie del vero e proprio “stato” del prodotto sono prese in considerazione dalle altre lettere dell'articolo 5 citato, e rappresenta una sorta di norma di chiusura, intesa a garantire, con la criminalizzazione “anticipata” della condotta, la tutela della salute pubblica da tutti gli angoli visuali e sotto tutti i possibili aspetti. Ne deriva che si è in presenza di un reato di pericolo, integrato dal mero, accertato «cattivo stato di conservazione» del prodotto, senza che rilevi, per la consumazione, che questo risulti effettivamente alterato o, comunque, nocivo.

Sentenza completa

MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 27.2.2001 la Corte d'Appello di Napoli confermò la sentenza 28.1.2000 del Tribunale monocratico di quella città, con la quale De L. C. L. era stato condannato alla pena di giorni cinque di arresto e lire seicentomila di ammenda, come responsabile del reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 l. 30.4.62 n. 283 ("perché deteneva per la vendita kg. 7 di frattaglie cotte in cattivo stato di conservazione, in Napoli li 8.2.97").
La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione personalmente dall'imputato, il quale ha denunciato, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 , 3 , 5 e 6 l. 283/62 in quanto non si era proceduto all'analisi della merce o, comunque, non si era accertato se in effetti sussisteva il cattivo stato di conservazione. Il ricorso è infondato, essendo stato accertato in linea di fatto dai giudici di merito che "l'imputato teneva esposte per la vendita fr…

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