Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3108 del 5 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3108PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.. 5, primo comma, legge 7 maggio 1981, n.. 180, relativo alla partecipazione con le funzioni di pubblico ministero al giudizio di cassazione, sui provvedimenti dei giudici militari, di magistrati militari non nominati dal consiglio superiore della magistratura e non soggetti al potere disciplinare di tale organo, in relazione agli artt. 102, commi primo e secondo, 104, 105, 107, 108, 110 e 111 Cost... (sulla magistratura). Infatti, la partecipazione del pubblico ministero militare a tale giudizio non scalfisce la legittimità sul piano costituzionale della richiamata normativa, perché fondata sull'esercizio di poteri e prerogative proprie della legislazione ordinaria, così come espressamente sancito dall'art.. 108 della costituzione, che riserva alla legge ordinaria la disciplina dell'ordinamento giudiziario e di quello relativo alle altre magistrature.

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