Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 858 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:858SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio. Conseguentemente, allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo all'amministrazione l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Tale diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. La convenzione urbanistica, pur regolando le modalità di corresponsione del contributo di costruzione, non ne costituisce la fonte, la quale è da rinvenirsi direttamente nella legge; pertanto, una volta escluso che la trasformazione del territorio possa attuarsi, il pagamento del contributo di costruzione diviene privo di causa, quantunque esso sia previsto e disciplinato da una convenzione urbanistica. Le sanzioni pecuniarie per il ritardato o omesso pagamento del contributo di costruzione, ancorché previste in una convenzione urbanistica, costituiscono espressione di un potere pubblicistico dell'amministrazione e, come tali, devono essere tempestivamente impugnate, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla loro notifica. Quanto al credito vantato dall'amministrazione per l'occupazione senza titolo di aree pubbliche, esso deve essere qualificato come risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di restituzione delle aree, la cui quantificazione deve avvenire sulla base dei criteri di cui all'art. 1223 c.c., tenendo conto delle spese necessarie per la riduzione in pristino stato, dei possibili concreti e verosimili utilizzi alternativi dell'area durante il periodo di illegittima occupazione, nonché della somma o del valore dei beni già offerti in sede di trattative.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/05/2020

N. 00858/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00284/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2016, proposto da
Immobiliare Bovisio Centro s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
e ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Milano, via Senato, 37;

contro

Comune di Bovisio-Masciago, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 8;

per l’accertamento

- della infondatezza della p…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.