Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 1467 del 2011

ECLI:IT:TARSA:2011:1467SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della L. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, salvo che non sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Il principio di partecipazione, quale espressione del più ampio principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, impone all'amministrazione di garantire ai destinatari del provvedimento la possibilità di interloquire e far valere le proprie ragioni prima dell'adozione dell'atto finale, al fine di consentire una più completa e approfondita istruttoria e di evitare eventuali vizi di legittimità. L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, pertanto, determina l'illegittimità del provvedimento finale, a meno che non risulti provato che il suo contenuto non sarebbe comunque potuto essere diverso, in quanto l'amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa da quella effettivamente assunta. In tal caso, infatti, il vizio formale non avrebbe inciso sulla sostanza del provvedimento, che pertanto non sarebbe annullabile. Il rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale costituisce, dunque, un presupposto essenziale per l'adozione di un provvedimento amministrativo legittimo, in quanto consente all'interessato di far valere le proprie ragioni e all'amministrazione di acquisire tutti gli elementi necessari per una decisione ponderata e conforme ai principi di buon andamento e imparzialità.

Sentenza completa

N. 01193/2011
REG.RIC.

N. 01467/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01193/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2011, proposto da:
Enzo Rino Cascetta, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio De Luca, Palmiro Taddeo, con domicilio eletto presso Palmiro Taddeo in Salerno, via Lembo, 40 c/o Renzulli;

contro

Comune di Altavilla Irpina in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Achille Maria Vellucci, con domicilio eletto presso Achille Maria Vellucci Avv. in Salerno, c/o Segreteria Tar;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sgombero aree pubbliche prot. 4252/2011;

Visti il ricorso e i rela…

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