Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31123 del 23 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:31123PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di estradizione per l'estero, la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell'art. 8 c.p., nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarata l'estradabilità in favore della Francia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti all'eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive dell'uso di materie esponenti e attentati alla vita e all'integrità fisica di cittadini ignari).

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
SENTENZA
(OMISSIS)

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Firenze con sentenza 17 febbraio 2003 giudicava in ordine all'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda dell'Autorità francese di estradizione del cittadino tunisino B.M. ai fini dell'esecuzione di un mandato di cattura emesso il 6 aprile 2001 dalla Corte d'Appello di Parigi a seguito di condanna del medesimo alla pena di anni 6 di reclusione per partecipazione ad associazione criminale a fini eversivi (capo a); ricettazione di beni di provenienza furtiva (capo b); detenzione fraudolenta di atti amministrativi falsi (capo c).

Nei confronti del B., detenuto per reati inerenti alla giustizia italiana, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare ex art. 714 c. p.p. per i fatti per cui è stata chiesta l'estradizione; è stato iden…

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