Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11356 del 31 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:11356PEN

Massima

Massima ufficiale
La contravvenzione di cui all'art. 4 comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, è integrata quando non vi è alcun "giustificato motivo" del porto, che si ha solo nel caso in cui particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto. (Nella specie, la Corte ha escluso potesse integrare "giustificato motivo" quello della finalizzazione a "spezzettare la droga" del porto di un coltello a serramanico non a scatto, trattandosi di esigenza non corrispondente ad una regola comportamentale lecita).

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