Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31446 del 16 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:31446PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di calunnia, l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico)- cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato - è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto.

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