Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16499 del 18 aprile 2023

ECLI:IT:CASS:2023:16499PEN

Massima

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Il procedimento disciplinare a carico dei detenuti o internati negli istituti penitenziari è disciplinato dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, il quale prevede una articolata scansione procedimentale finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato. In particolare, è necessaria la contestazione formale dell'infrazione da parte del direttore dell'istituto, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, con la possibilità per il detenuto di essere convocato direttamente o di essere convocato il Consiglio di Disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione, al fine di consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa. Tuttavia, la delega da parte del direttore dell'istituto al comandante del reparto di polizia penitenziaria per la contestazione dell'addebito disciplinare non determina la nullità del procedimento, purché sia assicurata all'incolpato la piena conoscenza dell'addebito mossogli e la possibilità di discolparsi, non solo davanti al responsabile del mantenimento dell'ordine nell'istituto, ma anche con la garanzia ulteriore della presenza di un secondo funzionario apicale. Inoltre, l'eccezione relativa alla regolarità della contestazione dell'addebito deve essere fatta, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al Consiglio di Disciplina, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. APRILE Stefano - rel. Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI;
udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sa…

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