Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8469 del 17 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8469PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando sopravviene l'amnistia nel giudizio di cassazione non è consentito procedere all'esame delle questioni concernenti l'azione penale e la validità del rapporto processuale, a meno che non si tratti di nullità assolute insanabili, proposte con l'impugnazione o rilevabili di ufficio, la cui risoluzione si ponga però come presupposto assolutamente necessario per l'applicabilità del beneficio.

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