Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2342 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:2342SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un'azione di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione intimata di provvedere al pagamento di somme dovute in forza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, assegnando un termine perentorio per l'adempimento. In caso di perdurante inadempienza, il giudice può nominare un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva al pagamento delle somme ancora dovute, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Tale potere del giudice amministrativo trova fondamento nell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e l'attuazione del giudicato, anche attraverso l'adozione di misure coercitive nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei diritti del cittadino e la corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. La nomina del commissario ad acta, quale strumento di attuazione coattiva del giudicato, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l'ottemperanza della pubblica amministrazione e impedire che l'inerzia o il rifiuto di dare esecuzione a un provvedimento giurisdizionale definitivo possano vanificare la tutela riconosciuta al cittadino. Il giudice amministrativo, pertanto, nell'ambito di un'azione di ottemperanza, può legittimamente disporre la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'esecuzione del giudicato e la realizzazione effettiva del diritto riconosciuto al ricorrente, anche in assenza di una specifica previsione normativa che lo autorizzi espressamente, in quanto tale potere trova fondamento nei principi generali dell'ordinamento giuridico e nella necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Sentenza completa

N. 07846/2015
REG.RIC.

N. 02342/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07846/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7846 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), nonché da ((omissis)) in proprio, con domicilio ex lege, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CPA, presso la Segreteria del Tar Lazio, in Roma, ((omissis)), 189;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l’ottemperanza

all'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari emessa e depositata in data 18.12.2014, nella procedura esecutiva n. 467/2014, con la quale il Giudice predetto ha …

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