Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2655 del 22 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:2655PEN

Massima

Massima ufficiale
La falsità ideologica in atti pubblici non è concepibile nei riguardi di documenti a contenuto dispositivo, i quali sono destinati a provare esclusivamente l'emissione di una specifica manifestazione di volontà in ordine ad un determinato oggetto, e non anche la verità o la reale sussistenza dei presupposti dell'atto.

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