Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 3333 del 2010

ECLI:IT:TARCT:2010:3333SENT

Massima

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La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alle controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche, mentre le controversie inerenti all'esecuzione del contratto, in cui vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, l'irrogazione di sanzioni da parte della pubblica amministrazione per il mancato raggiungimento di obiettivi contrattuali nell'esecuzione di un servizio pubblico, essendo attinente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo. La giurisprudenza consolidata, infatti, distingue tra la fase di scelta del contraente, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la successiva fase di esecuzione del contratto, in cui vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ciò in quanto gli atti adottati dalla pubblica amministrazione nella fase esecutiva del rapporto contrattuale hanno natura negoziale e non provvedimentale. Pertanto, il giudice amministrativo, investito di una controversia relativa all'irrogazione di sanzioni per il mancato raggiungimento di obiettivi contrattuali nell'esecuzione di un servizio pubblico, deve dichiarare il difetto di giurisdizione e rimettere le parti dinanzi al giudice ordinario, competente a conoscere delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto e alla tutela delle posizioni di diritto soggettivo del privato contraente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 745 del 2005, proposto da:
Co. Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ca., Fr.Ca., Cl.Se., con domicilio eletto presso Fr.Ca. in Catania;
contro
Comune di Milazzo (Me), rappresentato e difeso dall'avv. Mi.Al., con domicilio eletto presso Mi.Al. in Catania;
nei confronti di
A. Spa;
per l'annullamento
della delibera n. 685 del 31.12.2004 con la quale il Comune di Milazzo ha sanzionato la Co. per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, previsti negli artt. 54 e52 del Capitolato Speciale di Appalto, con una sanzione pari ad Euro 571.828,00;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo (Me);
Viste le memorie difensi…

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