Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 102 del 8 gennaio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:102CIV

Massima

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L'obiezione di coscienza, definita come l'opposizione al servizio militare derivante da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde di natura religiosa, morale, etica o umanitaria, rileva sia come obiezione assoluta (obiettori pacifisti) che come obiezione parziale, con riferimento sia al rifiuto dell'uso illegale della forza (ius ad bellum) che al rifiuto dell'impiego di mezzi e metodi di guerra non conformi al diritto internazionale o al diritto internazionale umanitario (ius in bello). Il rischio di coinvolgimento in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità deve essere valutato secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", in base al quale anche il personale ausiliario, di supporto e logistico può avvalersi dell'obiezione di coscienza, in quanto la loro attività risulta comunque funzionale a consentire o agevolare lo svolgimento delle azioni militari. In presenza del requisito della "ragionevole plausibilità" del rischio di coinvolgimento in crimini di guerra o contro l'umanità, deve essere riconosciuta la protezione internazionale al soggetto che rischi, in ragione della sua obiezione di coscienza, di essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva, senza che possa attribuirsi rilevanza alla proporzionalità di quest'ultima. Tale principio di diritto si applica anche al cittadino di uno Stato in cui sia in corso un conflitto armato, come l'Ucraina, ove siano state accertate gravi violazioni e crimini di guerra commessi da entrambe le parti in conflitto, e in cui l'ordinamento preveda l'obiezione di coscienza solo per motivi religiosi, solitamente ignorati con l'avvio indiscriminato all'arruolamento di tutti i soggetti richiamati alle armi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12007/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 4.5.2017 il Tribunale di Catanzaro rigettava il r…

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