Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1715 del 16 gennaio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:1715PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, non può procedere ad una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né ad una nuova valutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, essendo tali apprezzamenti di merito riservati in via esclusiva al giudice che ha applicato la misura e al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato, al fine di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, essendo sufficiente, ai fini cautelari, un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'indagato. Pertanto, quando vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di Cassazione deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare. Ai fini della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo per l'applicazione di una misura cautelare, è rilevante accertare la stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell'organizzazione, non assumendo rilievo le doglianze difensive che prospettino una diversa lettura del materiale indiziario, in quanto il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Milano in data 26.3.2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;

udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del Foro di Milano, c…

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