Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1228 del 18 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1228CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale 30 novembre 1982 n. 204 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, ove interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali gli anzidetti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, ai licenziamenti aventi natura disciplinare devono essere applicate le garanzie procedurali previste dai commi secondo e terzo del citato art. 7.

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