Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4998 del 20 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4998CIV

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento cautelare della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, a carico del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, può essere adottato fino a quando tale procedimento sia in corso, e, quindi, anche dopo la pronuncia irrogativa della sanzione da parte della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, fino a quando tale pronuncia non acquisti definitività, segnando la cessazione del procedimento stesso, a seguito della scadenza del termine per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, ovvero della decisione su tale ricorso.

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