Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2195 del 20 febbraio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2195PEN
Massima
Massima ufficiale
Il provvedimento restrittivo della libertà personale, basato sulle prove acquisite tramite intercettazioni telefoniche, ben può essere emesso e mantenuto prima dell'avviso di deposito in cancelleria dei relativi verbali, perché esso trae giustificazione e vita dalla realtà di una prova ritualmente assunta, ammessa e magari ancora in esecuzione per il protrarsi delle operazioni di intercettazione ancora nel tempo.
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