Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4073 del 29 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:4073PEN

Massima

Massima ufficiale
La stampigliatura a macchina numeratrice e datatrice delle ricevute di versamento di somma in conto corrente postale, destinata al pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli, non fa perdere a questi documenti la natura di atti pubblici, ancorché privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha presieduto alle operazioni, sempre identificabile con certezza. Ne deriva che il falso materiale su questi atti è punibile ai sensi degli articoli 476 e 482 cod. PEN..

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