Consiglio di Stato sentenza breve n. 1920 del 2015

ECLI:IT:CDS:2015:1920SENB

Massima

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Il diniego di condono edilizio è legittimo quando l'opera abusiva risulta insanabile per contrasto con le previsioni di inedificabilità del piano regolatore generale e del piano territoriale paesistico, vigenti alla data di realizzazione dell'intervento, senza che sia necessaria l'acquisizione del parere della commissione edilizia, trattandosi di procedimento speciale di condono vertente su una mera questione giuridica e non anche tecnica. In tali casi, il provvedimento di diniego, oltre ad essere sorretto da sufficiente motivazione, ha natura vincolata, con conseguente irrilevanza di eventuali violazioni delle garanzie partecipative, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La legittimità del diniego di condono edilizio è determinata dalla sussistenza di due presupposti: 1) l'opera abusiva deve essere stata realizzata in data successiva all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici che ne prevedono l'inedificabilità; 2) l'opera deve rientrare in zone urbanistiche e paesistiche nelle quali, secondo le relative norme tecniche di attuazione, non è consentito alcun incremento volumetrico con interventi di nuova costruzione. In tali ipotesi, l'opera è insanabile ex lege ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47 del 1985, richiamato dalla clausola di salvezza di cui all'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003. La mancata acquisizione del parere della commissione edilizia non determina l'illegittimità del provvedimento di diniego di condono, trattandosi di un procedimento speciale di natura giuridica e non tecnica, per il quale tale parere non è obbligatorio. Inoltre, il provvedimento di diniego, essendo di natura vincolata, risulta immune da vizi derivanti da eventuali violazioni delle garanzie partecipative, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Sentenza completa

N. 00994/2015
REG.RIC.

N. 01920/2015REG.PROV.COLL.

N. 00994/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2015, proposto da:
Testa Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Affuso, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ferraro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Vincenzo Bellini, 24;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 3419/2014, resa tra le parti e concernente…

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