Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1563 del 2002

ECLI:IT:TARVEN:2002:1563SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a comunicare agli interessati l'avvio del procedimento relativo alla dichiarazione, anche implicita, di pubblica utilità di un'opera pubblica, prima di approvarne il progetto, al fine di consentire una effettiva partecipazione procedimentale. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento degli atti successivi della procedura espropriativa, in quanto tale vizio originario inficia l'intera sequenza procedimentale. Ciò vale anche quando la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell'approvazione del progetto di opera pubblica, poiché l'espropriante è comunque tenuto ad adempiere alle finalità partecipative previste dall'art. 7 cit., ad integrazione di quelle ordinariamente stabilite dall'art. 10 della legge n. 865/1971 per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, prima di approvare il progetto. La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che la disciplina dettata col capo terzo della legge n. 241/1990, in tema di partecipazione all'iter procedimentale, trova applicazione anche in materia espropriativa. Pertanto, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, determina l'annullamento degli atti successivi della procedura, in quanto tale vizio originario inficia l'intera sequenza procedimentale, non potendo essere surrogato dall'espletamento di adempimenti successivi alla approvazione del progetto, quando ormai ogni determinazione attinente alla dichiarazione di pubblica utilità risulta già assunta e definita unilateralmente dall'amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere, relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 3870/97, 303/98, 894/98 e 2208/98 proposti da BOTTOSSO LINDA, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, via Cavallotti 22;
contro
il COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma 521;
per l'annullamento
quanto al ric. n. 3870/97:
della delibera del C.C. n. 25.3.1996 n. 28 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di costruzione di una palestra comunale; della delibera del C.C. 30.9.1996 n. 68 di approvazione del piano finanziario relativo ai lavori sopracit…

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