Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2889 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2889PEN

Massima

Massima ufficiale
L`incidenza afflittiva della liberta` vigilata imposta al condannato in liberazione condizionale ex art. 230 comma primo n. 2 cod. pen, determinando notevoli restrizioni a fondamentali diritti impone, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282 del 1989, lo sgravio della pena detentiva ancora da espiare, quando si procede alla revoca della liberazione condizionale; sgravio il cui "quantum" va determinato tenendo conto del tempo trascorso in liberta` condizionale nonche` delle restrizioni di liberta` subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. Ne consegue che in caso di revoca del suddetto beneficio deve escludersi la possibilita` di rifiutare al condannato una sia pur minima riduzione della pena detentiva originaria. (V. C. Cost. 17 maggio 1989 n. 282)

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