Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7376 del 11 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:7376PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di stupefacenti con la previsione di cui al comma quinto dell'art. 73 t.u. 9 ottobre 1990 n. 309 il legislatore ha costituito una fattispecie attenuata non piu` rigidamente vincolata al quantitativo di sostanza drogante - come invece avveniva per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975 - imponendo di prendere in considerazione la globalita` degli elementi del reato. Tuttavia il giudizio di "lieve entita`" va ancorato alla minima offensivita` del fatto, di tal che difficilmente puo` definirsi di "lieve entita`" quella ipotesi che gia` la normativa vigente anteriormente alla legge 26 giugno 1990 n. 162 considerava grave, a meno che non sussistano altri e significativi elementi che valgano a neutralizzare il ruolo di incidenza dell'elemento quantita` nella lesione del bene giuridico.    da vedere: Sen 19/04/1991 3838 sez 1 Pen Sen 19/04/1991 4235 sez 1 Civ

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