Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46210 del 16 novembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:46210PEN

Massima

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Il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale previste nell'ambito di una stessa norma incriminatrice (come l'articolo 628 c.p., comma 3) comporta l'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con la facoltà del giudice di aumentarla fino a un terzo per le altre circostanze concorrenti, ai sensi dell'articolo 63 c.p., comma 4. Tuttavia, qualora la norma preveda un'autonoma pena per il concorso di tali circostanze aggravanti (come l'articolo 628 c.p., comma 4), tale disciplina speciale prevale sulla regola generale dell'articolo 63 c.p., comma 4. Nell'ipotesi di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale e circostanze aggravanti ad effetto comune, il giudice deve dapprima individuare la circostanza ad effetto speciale più grave e, sulla pena così determinata, applicare gli aumenti previsti per le ulteriori circostanze ad effetto speciale nel limite del terzo, nonché gli aumenti obbligatori per le circostanze ad effetto comune, nel rispetto del limite complessivo di cui all'articolo 66 c.p. La commissione del reato in tempo di notte, in assenza di altre persone sul luogo, può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61 c.p., n. 5, qualora tali circostanze di tempo e di luogo abbiano concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. LEOPIZZI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
rappresentato ed assistito dall'avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza n. 6353/21 in data 16/03/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non e' stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi dell'articolo 611 c.p.p., comma 1-bis, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 18 d…

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