Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 844 del 2013

ECLI:IT:TARSAR:2013:844SENT

Massima

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La revoca della licenza di porto d'armi e del divieto di detenzione di armi e munizioni è legittima quando l'autorità amministrativa competente accerti, sulla base di elementi oggettivi e circostanziati, che il titolare presenta una cattiva condotta morale e civile, gode di pessima reputazione, frequenta pregiudicati e risulta responsabile di reati gravi, come il furto di armi, incompatibili con il mantenimento dei titoli di polizia. In tali casi, l'amministrazione è tenuta a disporre la caducazione dei titoli autorizzativi, in quanto il quadro comportamentale complessivo del soggetto non consente di ritenere sussistenti i requisiti di affidabilità e di buona condotta necessari per il rilascio e il mantenimento delle licenze di porto d'armi e detenzione di armi da sparo, a prescindere dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento, atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Pertanto, la revoca dei titoli di polizia in tali ipotesi non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento, in quanto la gravità dei fatti contestati impone alle amministrazioni di disporre la caducazione delle autorizzazioni, non lasciando margini di discrezionalità.

Sentenza completa

N. 00880/2008
REG.RIC.

N. 00844/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00880/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2008, proposto da:
TATTI Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Cagliari, via Tuveri N.94;

contro

QUESTURA DI ORISTANO, PREFETTURA DI ORISTANO, MINISTERO INTERNO, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;;

per l'annullamento

della revoca della licenza porto di fucile per uso caccia, del 9.7.2008 e del successivo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni del 2.10.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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