Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 208 del 2023

ECLI:IT:TARMAR:2023:208SENT

Massima

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Il proprietario del suolo inquinato, che non abbia contribuito in alcun modo, neppure in maniera incolpevole, alla contaminazione, non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica, in quanto il responsabile diretto e principale della bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è individuato esclusivamente in colui che abbia cagionato l'inquinamento. Pertanto, l'ordinanza comunale che imponga al proprietario la bonifica del sito, senza alcun riferimento al dolo o alla colpa dello stesso e senza il previo contraddittorio procedimentale, viola l'art. 8 del D.M. n. 471 del 1999 e l'art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997, i quali individuano nel responsabile dell'inquinamento il destinatario dell'ordinanza di diffida ad adottare gli interventi necessari in relazione allo stato di contaminazione dei suoli. Il proprietario del sito a cui non sia imputabile, neppure in parte, la contaminazione dello stesso, non è pertanto tenuto né ad attivare di propria iniziativa il procedimento previsto dall'art. 17 comma 2, né ad ottemperare all'ordinanza comunale che imponga la bonifica del sito notificatagli solo in ragione dell'esistenza dell'onere reale sulle aree inquinate, dovendo essere previamente individuato il responsabile dell'inquinamento e garantito il contraddittorio procedimentale.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/04/2023

N. 00208/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00694/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 694 del 2005, proposto da
Istituto Diocesiano per il sostentamento del clero della diocesi di Camerino-Sanseverino Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio Avv. ((omissis)) in Ancona, corso Mazzini, 148;

contro

Comune di Castelraimondo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del sindaco del comune di Castelraimondo n. 42/2005 del 21 luglio 2005 e di tutti gli atti preposti e consequenziali, con la quale si ordinava all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Camerino-…

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