Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12327 del 22 novembre 1980
ECLI:IT:CASS:1980:12327PEN
Massima
Massima ufficiale
L'identificazione della persona delegata dal pubblico ministero alla presentazione dell'atto contenente i motivi di impugnazione, non avendo influenza ai fini dell'individuazione dell'autore dell'atto stesso, non è necessaria e, quindi, nessuna conseguenza può darsi farsi derivare dall'omissione della relativa attestazione da parte del cancelliere che ha ricevuto l'atto.
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