Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1859 del 24 marzo 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1859CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di elezione alla carica di consigliere in comune della regione siciliana, la situazione di ineleggibilità per "lite pendente", la quale deve essere riscontrata alla stregua della legislazione della regione (art.. 5 n.. 6 del D.P. reg. 20 agosto 1960 n.. 3, corrispondente all'art.. 15 n.. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.. 570), ed a prescindere dalla modifiche introdotte dalla legge nazionale 23 aprile 1981 n.. 154 (non suscettibili di automatica estensione, in considerazione della potestà legislativa primaria spettante in materia alla regione siciliana), postula la ricorrenza di un conflitto di interessi con l'ente territoriale, in atto, od anche solo potenziale, secondo un criterio di prevedibile insorgenza, e non, quindi, meramente ipotetico ed eventuale. Pertanto, con riguardo a lite instaurata dal candidato contro il comune, per il pagamento di indennità ed il risarcimento di danno conseguenti a vicenda espropriativa, deve escludersi la sussistenza dell'indicata situazione, qualora vi sia stata una rinuncia "agli atti del giudizio", da intendersi come sostanziale ed incondizionato abbandono di tutte le pretese introdotte con l'atto di citazione.

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