Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5845 del 22 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:5845PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno: il reato di truffa sussiste quando il male minacciato viene ventilato come passibile ed eventuale e comunque non proveniente, direttamente o indirettamente, da chi lo prospetta, sicché la persona offesa si determina perché tratto in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; si ha il delitto di estorsione, invece, quando il colpevole incute, da solo o con altri, il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui stesso o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, di talché la persona offesa viene posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.

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