Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26177 del 6 settembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:26177CIV

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dal controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità, senza alcuna statuizione sulle spese, in quanto non sussistono i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo. Il principio di diritto che emerge è che la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere e assenza di pronuncia sulle spese, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge. La massima giuridica che sintetizza il principio di diritto affermato nella sentenza è la seguente: La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge. Il principio di diritto è che la rinuncia al ricorso, quando accettata, fa venir meno la materia del contendere, comportando la cessazione del procedimento senza alcuna pronuncia sulle spese, a meno che non sussistano le condizioni per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi della normativa vigente. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta una parte rinunci al ricorso e la controparte accetti tale rinuncia, indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso concreto, in quanto espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a disciplinare gli effetti processuali della rinuncia al ricorso. La massima riflette pertanto un principio generale, di carattere astratto e applicabile a fattispecie analoghe, che valorizza il ruolo della volontà delle parti nella definizione del giudizio e l'esigenza di evitare inutili aggravi procedurali, salvo il rispetto delle norme sul contributo unificato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 11330 - 2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), - c.f. (OMISSIS) - Avvocato, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da se' medesimo ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. e dall'avvocato (OMISSIS), in virtu' di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato professor (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
CURATORE del fallimento della "(OMISSIS)" s.p.a., in persona del dottor (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtu&…

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