Cassazione penale Sez. I sentenza n. 197 del 7 marzo 1980

ECLI:IT:CASS:1980:197PEN

Massima

Massima ufficiale
L'appello avverso i provvedimenti in tema di libertà provvisoria instaura un procedimento incidentale che mutua dalla fase istruttoria le principali regole. Pertanto, le funzioni del giudice di appello non s'esplicano solo in un esame critico della decisione sulla base delle allegazioni delle parti ne risultano limitate dal divieto della riforma in peggio, essendo consentita la più larga rivalutazione della situazione processuale anche alla luce di elementi o coefficienti non considerati dal primo giudice. (Nella specie si è ritenuto che legittimamente la sezione istruttoria, in accoglimento del gravame del P.M., abbia fondato la decisione su motivi diversi da quelli prospettati da quest'ultimo).

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