Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10729 del 1 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10729PEN

Massima

Massima ufficiale
In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 18 maggio 1982 n.. 322 (emanato per l'attuazione di talune direttive della comunità economica europea) sono state abrogate le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari contenute negli artt. 8 legge 30 aprile 1962 n.. 283 e 64, 65, 66 e 67 del regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n.. 327, e le violazioni alle disposizioni in materia di etichettatura previste in via generale dal suddetto decreto n.. 322 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 A lire 5.000.000. Il citato decreto del 1982 non ha abrogato, invece, l'art.. 13 legge 30 aprile 1962 n.. 283 che concerne, in via generale, la cosiddetta "pubblicità ingannevole", espressamente esclusa dalla depenalizzazione in base all'art.. 34 lett. e) della legge 24 novembre 1981, n.. 689. (Nella specie era stato offerto in vendita un panettone con l'aggettivazione "tutto burro", e contenente, invece, anche altri ingredienti).

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