Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 1959 del 2021

ECLI:IT:TARCZ:2021:1959SENT

Massima

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Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 26, comma 3, del Codice della Strada per il rilascio di autorizzazioni agli accessi carrabili su strade provinciali all'interno del centro abitato, può legittimamente imporre limiti e condizioni all'utilizzo dell'accesso, anche in deroga al preventivo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, qualora ciò risulti necessario a tutelare la sicurezza stradale e a prevenire usi impropri o abusivi dell'accesso stesso. In particolare, il Comune può subordinare l'autorizzazione all'utilizzo dell'accesso al solo scopo di effettuare la manutenzione ordinaria del fondo, escludendo ogni altro tipo di transito, quando tale limitazione risulti ragionevole e proporzionata in relazione a precedenti comportamenti abusivi del richiedente. Il Comune, infatti, nell'esercizio dei propri poteri autorizzativi, non è vincolato al contenuto del nulla-osta dell'ente proprietario della strada, potendo adottare ulteriori prescrizioni e limitazioni ritenute necessarie a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, purché siano adeguatamente motivate e non risultino sproporzionate rispetto alle esigenze da soddisfare. La competenza comunale al rilascio dell'autorizzazione per gli accessi carrabili su strade provinciali all'interno del centro abitato, prevista dall'art. 26, comma 3, del Codice della Strada, non è limitata dal preventivo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, il quale costituisce soltanto un presupposto necessario per l'esercizio di tale competenza da parte del Comune, il quale può comunque adottare ulteriori prescrizioni e limitazioni ritenute necessarie a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, purché siano adeguatamente motivate e non risultino sproporzionate rispetto alle esigenze da soddisfare. In particolare, il Comune può subordinare l'autorizzazione all'utilizzo dell'accesso al solo scopo di effettuare la manutenzione ordinaria del fondo, escludendo ogni altro tipo di transito, quando tale limitazione risulti ragionevole e proporzionata in relazione a precedenti comportamenti abusivi del richiedente.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/11/2021

N. 01959/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01483/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2020, proposto da
Chiara Zangone, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonida Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Zambrone, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Tecnico del Comune di Zambrone, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’autorizzazione, concessa dal responsabile dell’area tecnica in data 15 settembre 2020 e notificata in pari data, per la realizzazione e l’utilizzo di un accesso carrabile al fondo di proprietà sulla …

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