Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1249 del 2012

ECLI:IT:TARMI:2012:1249SENT

Massima

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La classificazione urbanistica di un'area di proprietà privata rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione in sede di pianificazione generale, la quale può essere censurata solo in caso di manifesta illogicità o di particolari aspettative qualificate del proprietario. La scelta di destinare l'area a zona agricola E2, anziché a zona agricola E1, non costituisce di per sé un vizio di legittimità, in quanto le prescrizioni edificatorie previste per le diverse sottozone agricole sono sostanzialmente omogenee e non determinano un pregiudizio concreto per l'attività agricola svolta dal proprietario. Inoltre, la classificazione in zona E2 non preclude la possibilità di realizzare edifici residenziali o produttivi funzionali all'attività agricola, nel rispetto delle distanze minime previste dalla normativa. La modifica della destinazione urbanistica di un'area confinante, accolta su richiesta di altro proprietario, non integra una disparità di trattamento lesiva della posizione del ricorrente, in assenza di un suo interesse diretto e concreto. Infine, la mancata accettazione da parte del proprietario della classificazione urbanistica impressa al suo fondo non comporta di per sé un diritto al risarcimento del danno, in assenza di un pregiudizio effettivo e dimostrabile.

Sentenza completa

N. 03834/2004
REG.RIC.

N. 01249/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03834/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Boccaccio, 19;

contro

Comune di Brugherio, Regione Lombardia e Provincia di Milano, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale, della delibera n. 40 del 19.4.2004 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato la variante generale al PRG; della delibera n. 240 del 30.9.2002 della Giunta Comunale; delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG adottato; nonché di ogni…

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