Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6413 del 25 giugno 1982

ECLI:IT:CASS:1982:6413PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia (nella specie: stato morboso documentato dal certificato medico) non può costituire motivo di rinvio del dibattimento, potendo provvedersi alla difesa dello imputato con altro difensore di fiducia o di ufficio.

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