Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2597 del 3 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2597PEN

Massima

Massima ufficiale
Avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dispone il sequestro dei beni ai sensi degli artt. 2 bis commi quarto e quinto della legge 31 maggio 1965 n. 575 non e` prevista alcuna forma di impugnazione che e` invece consentita dall'art. 3 bis della stessa legge esclusivamente per quelli che definiscono il giudizio di prevenzione, e con la quale il soggetto, che si assuma leso nei suoi diritti per essere terzo estraneo rispetto alle vicende del prevenuto, potra` far valere le sue doglianze. (Non risultano precedenti in termini).    da vedere: Sen 12/09/1991 2771 sez 1 Pen Sen 28/11/1986 3540 sez 1 Pen Sen 06/05/1986 3044 sez L Civ

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