Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 21908 del 6 giugno 2012

ECLI:IT:CASS:2012:21908PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio del potere di correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo di una sentenza, può rettificare l'errore di indicazione del numero dei ricorrenti e della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, al fine di assicurare la corrispondenza tra la volontà espressa dal Collegio e la sua effettiva formulazione nel provvedimento. Tale correzione, essendo meramente materiale e non incidendo sulla sostanza della decisione, non determina nullità della sentenza, ma anzi consente di adeguare il dispositivo alla reale intenzione del giudice, espressa negli atti del procedimento. Il potere di correzione degli errori materiali, previsto dall'art. 130 c.p.p., rappresenta uno strumento volto a garantire l'esatta corrispondenza tra la volontà del giudice e il contenuto del provvedimento, senza necessità di ricorrere a ulteriori impugnazioni, assicurando così l'effettività della tutela giurisdizionale e la corretta applicazione del principio di economia processuale. L'errore materiale, infatti, non incide sulla validità della decisione, ma solo sulla sua formulazione formale, la quale deve essere rettificata per evitare discrasie tra il voluto e il pronunciato. Il giudice, pertanto, nell'esercizio di tale potere, deve limitarsi a correggere gli aspetti meramente materiali, senza poter in alcun modo modificare il contenuto sostanziale della pronuncia, al fine di preservare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

3) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

4) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 32093/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 06/12/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto procedersi alla correzione.

RITENUTO IN FATTO

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