Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17318 del 18 aprile 2014

ECLI:IT:CASS:2014:17318PEN

Massima

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Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti, nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, in quanto il contrassegno, una volta impresso, si immedesima nel prodotto senza più consentire una distinzione concettuale tra prodotto e segno stesso, talché il delitto di contraffazione non rimane limitato al segno particolare ma concerne l'oggetto che reca quel falso segno distintivo. L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, come il comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, rivelativa della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Ai fini della determinazione della pena per il reato continuato, l'aumento operato dal giudice di primo grado, pur se modesto, è legittimo e congruo, in quanto espressione del suo potere discrezionale nella commisurazione della sanzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 19 marzo 2013 dalla Corte di appello di Cagliari;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. ((omissis)), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 marzo 2013 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformat…

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