Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1946 del 21 febbraio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1946PEN

Massima

Massima ufficiale
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34, comma secondo, Cod. Proc. Pen., sollevata con il ricorso per cassazione con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo che il G.I.P. che aveva adottato misura cautelare personale a carico dell'imputato aveva poi giudicato costui con il rito abbreviato, va dichiarata inammissibile, non potendo avere ingresso in sede di gravame. Con essa infatti, si prospetta una questione di incompatibilita` non prevista dal codice di rito che, comunque, doveva essere eccepita, nel termine di cui all'art. 38 Cod. Proc. Pen., magari sollevando contemporaneamente la relativa questione di legittimita` costituzionale.

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