Cassazione penale Sez. I sentenza n. 732 del 11 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:732PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di benefici penitenziari, l'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto, dall'art. 1, primo comma, decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si riferisce a tutte le misure contemplate nel capo VI della legge sull'Ordinamento penitenziario, nessuna esclusa; e percio`, non solo all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semiliberta` ma anche alla liberazione anticipata. Consegue che pure la concessione di quest`ultima misura e` subordinata, con riferimento ai condannati per reati di cui all'art. 4 bis, primo comma, ultima parte, all'acquisizione delle informazioni (obbligatorie pur se non vincolanti) del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica circa l'assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita` organizzata od eversiva.    conforme: Sen 13/02/1992 361 sez 1 Pen Sen 03/01/1992 4601 sez 1 Pen Sen 18/11/1991 3991 sez 1 Pen

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