Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13197 del 7 aprile 2022

ECLI:IT:CASS:2022:13197PEN

Massima

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Il diritto di difesa del detenuto nel procedimento disciplinare penitenziario richiede che la contestazione dell'addebito gli sia comunicata con un congruo termine prima della convocazione del consiglio di disciplina, al fine di consentirgli di predisporre adeguatamente la propria difesa, producendo documenti, chiedendo l'audizione di testimoni e formulando le proprie giustificazioni. Tuttavia, la violazione di tale prescrizione procedimentale deve essere eccepita dal detenuto al momento dell'apertura dell'udienza disciplinare, a pena di decadenza, in applicazione della disciplina delle nullità processuali di cui all'art. 182 c.p.p. Pertanto, il mancato rilievo tempestivo della contestazione dell'addebito effettuata in limine dell'udienza disciplinare rende il vizio sanato e non più deducibile in sede di reclamo, non potendosi ravvisare una nullità assoluta del procedimento. Il giudice di sorveglianza, nel valutare la legittimità del procedimento disciplinare, deve quindi verificare non solo il rispetto dei termini e delle modalità di contestazione dell'addebito, ma anche l'avvenuta tempestiva deduzione del vizio da parte del detenuto, in applicazione della disciplina generale sulle nullità processuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. A. - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG, Dott.ssa ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto dal detenuto (OM…

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