Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6236 del 13 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:6236PEN

Massima

Massima ufficiale
In difetto di diversa e specifica disposizione, in materia di provvedimenti che modificano o revocano, ad istanza dell'interessato, le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono applicabili, per quanto concerne le impugnazioni, le norme stabilite dall'art. 4 della medesima legge, onde contro di essi e` proponibile l'appello e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio e` esperibile il ricorso per Cassazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato convertito in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento che, disattendendo la richiesta di revoca, aveva modificato le modalita` di esecuzione di una misura di prevenzione).

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