Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2621 del 17 novembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2621PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di custodia cautelare, la proroga dei termini di durata massima della custodia, concessa ai sensi dell'art. 5 legge 17 febbraio 1987 n. 29, può coesistere con una o più delle cause di sospensione del termine, che sopravvenga all'ordinanza della sezione istruttoria. (Nella specie la cassazione, affermando l'enunciato principio, ha ritenuto l'erroneità della tesi, propugnata dal ricorrente, secondo cui le "oggettive necessità processuali" che debbono essere il presupposto della "proroga" assorbirebbero le esigenze legate all'espletamento del giudizio di appello, tra le quali quelle sottese al cosiddetto "congelamento" dei giorni di udienza e di deliberazione della sentenza, sicché, oltre a derivarne l'insostenibilità della coesistenza tra i due istituti della proroga e del congelamento, l'uno di essi si ergerebbe comunque a titolo esclusivo del prolungamento del termine, che non consentirebbe duplicazioni con ulteriore effetto prorogativo).

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